Lo Statuto
Finalità della Società
Articolo 1. La MATHESIS - Società Italiana di Scienze Matematiche e Fisiche - è un'Associazione senza fini di lucro, ed ha per scopo precipuo la valorizzazione ed il progresso dell’insegnamento della matematica e, più in generale, dell’insegnamento scientifico.
Articolo 2. La sede della Società è fissata dal Consiglio Nazionale (di cui all’articolo 11) in carica.
Articolo 3. Per il conseguimento dei suoi fini la Società Mathesis
a. promuove conferenze scientifiche, seminari e ricerche didattiche, nonché tutte le altre attività che possono contribuire all’incremento, alla formazione, all’aggiornamento culturale e didattico dell’intero Personale della Scuola;
b. cura i rapporti con enti, società ed associazioni di insegnanti operanti sul piano nazionale ed internazionale ed aventi analoghe finalità;
c. organizza congressi e convegni scientifici e didattici;
d. cura la pubblicazione di una rivista e di altre eventuali opere scientifiche e didattiche (atti di convegni, quaderni di ricerca, ecc.);
e. istituisce e concede premi diretti al progresso dell’insegnamento della matematica e di altre discipline scientifiche;
f. promuove e sostiene iniziative di sperimentazione didattica.
I Soci
Articolo 4. I soci si distinguono in soci individuali e soci collettivi. Possono essere soci individuali i cultori ed i docenti di Matematica e di discipline ad essa collegate, e soci collettivi: le scuole, gli Istituti, le società ed in generale gli Enti che si interessano a tali discipline. I Consigli Direttivi delle Sezioni (di cui all’articolo 9) sono delegati ad accogliere le domande di iscrizione alla Società, indirizzate al Presidente del Consiglio Nazionale (di cui all’articolo 11). I Consigli Direttivi delle Sezioni sono delegati ad accogliere le domande d'iscrizione alla Società, indirizzate al Presidente del Consiglio Nazionale (di cui all'articolo 11).
L'elenco dei Soci unitamente alle quote di cui al punto successivo , dovrà essere inviato annualmente al Consiglio Nazionale.
I soci individuali sono tenuti al pagamento di una quota annua fissata ogni anno dalla Consulta Nazionale ( di cui all'articolo 16) e di una quota aggiuntiva fissata da Consiglio Direttivo della Sezione locale.
Articolo 5. I soci che siano particolarmente distinti nell' organizzazione della Società possono essere dichiarati benemeriti. I soci benemeriti sono esentati dal pagamento della quota sociale. Sulle proposte di socio benemerito delibera il Consiglio Nazionale (di cui all’articolo 11).
Articolo 6. I Soci collettivi saranno rappresentati in seno alla MATHESIS dal loro rappresentante legale o da persona da esso delegata, ma non partecipano alla votazione per le cariche della MATHESIS.
La quota annuale di associazione per i soci collettivi è fissata annualmente dal Consiglio Nazionale (di cui all’articolo 11).
Organizzazione
Articolo 7. L’Associazione è strutturata nel seguente modo:
a) Sezioni;
b) Consigli Regionali;
c) Consiglio Nazionale;
d) Consulta Nazionale.
Articolo 8. Le Sezioni sono costituite da almeno 15 soci.
Ogni Sezione è retta da un Consiglio Direttivo costituito da un Presidente, da un Vicepresidente, da un Segretario e da almeno due consiglieri, eletti dai soci. Il Consiglio dura in carica 3 anni ed i suoi membri possono essere rieletti. L’elezione del Presidente, del Vicepresidente e del Segretario e l’organizzazione ed il funzionamento di ogni Sezione sono fissati da un regolamento interno fissato dai soci della Sezione stessa riuniti in assemblea. Tale regolamento non deve essere in contrasto con lo statuto dell’Associazione. Tutti i soci sono convocati almeno una volta all’anno, presso le rispettive Sezioni, in assemblea generale ordinaria per l’esame del bilancio e la sua approvazione, e, tutte le volte che occorre, in Assemblea Generale Straordinaria. L’Assemblea può essere convocata anche su domanda firmata da almeno un terzo dei soci. Per poter partecipare alle riunioni dell’Assemblea Generale, il socio dovrà aver versato la quota sociale per l’anno in corso.
Perché l’Assemblea sia valida in prima convocazione occorre che sia presente almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione (il giorno dopo la prima), l’Assemblea delibera validamente qualunque sia il numero dei presenti. L’Assemblea è convocata anche in luogo diverso dalla sede sociale purché in Italia, con raccomandata spedita ai soci almeno otto giorni prima dell’adunanza nel domicilio risultante dal libro dei soci. L’avviso di convocazione deve portare l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione e l’elenco delle materie da trattare. Può portare l’indicazione di altro giorno per la seconda eventuale convocazione, se in prima convocazione dovesse andare deserta per mancanza delle presenze richieste.
L’Assemblea potrà validamente riunirsi e deliberare anche in mancanza di tale formalità, qualora siano presenti o rappresentati tutti i soci. Ciascun socio ha diritto nell’Assemblea ad un voto. In particolare ogni Sezione dell’Associazione MATHESIS – Società Italiana di Scienze Matematiche e Fisiche – deve disciplinare l’eleggibilità libera degli organi amministrativi, secondo il principio del voto singolo di cui all’articolo 2532, comma 2, del C.C. , la sovranità dell’Assemblea dei soci, associati o partecipanti ed i criteri della loro ammissione ed esclusione, i criteri ed idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti.
Articolo 9. Una nuova Sezione può essere costituita a richiesta di almeno 15 interessati abitanti nello stesso comune o in comuni vicini. Per la costituzione di nuove Sezioni il Consiglio Nazionale (di cui all’articolo 11) nomina un Comitato ed organizza le elezioni del Consiglio Direttivo della Sezione in presenza di un rappresentante del Consiglio nazionale e procede alla stesura del regolamento interno che dovrà essere portato dal Consiglio Direttivo della Sezione all’approvazione dell’Assemblea dei soci, che lo approva con eventuali emendamenti a maggioranza assoluta dei votanti.
Articolo 10. Se in una Regione esistono più Sezioni, per organizzare e coordinare il lavoro delle Sezioni, si costituisce il Consiglio Regionale, formato dai Presidenti, dai Vicepresidenti e dai Segretari delle Sezioni, i quali eleggono nel loro seno un Presidente, un Vicepresidente ed un Segretario. Nel caso in cui in una Regione esista una sola Sezione, il Consiglio Regionale è formato dal Consiglio Direttivo della Sezione.
Articolo 11. Il Consiglio Nazionale è costituito da un Presidente, da un Vicepresidente, da un Segretario e da 8 Consiglieri. Le elezioni avvengono per referendum, con votazioni a schede segrete. Queste votazioni sono curate dalle singole sezioni. Il Consiglio Nazionale uscente su segnalazioni delle sezioni e/o dei soci, prepara l’elenco dei candidati scelti tra i soci iscritti da almeno due anni. Hanno diritto al voto i soci in regola con il pagamento della quota sociale. Le elezioni del Consiglio Nazionale avranno luogo nel mese di novembre. Il nuovo Consiglio entrerà in carica il primo gennaio successivo. Il Consiglio Nazionale dura in carica tre anni ed i suoi componenti possono essere rieletti per non più di tre volte consecutive.
Articolo 12. Il Consiglio Nazionale elegge nel suo seno il Presidente, il vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere. Ogni posto di Consigliere, resosi vacante, viene sostituito dal primo dei non eletti.
Articolo 13. Il Consiglio Nazionale:
- ratifica l’ammissione di nuovi soci;
- programma e coordina le attività a livello nazionale per il conseguimento dei fini sociali;
- approva il bilancio preventivo e consuntivo redatti dal segretario e dal tesoriere ed avallati dalla relazione dei revisori dei conti (di cui all’articolo 18);
- organizza convegni nazionali e, almeno ogni tre anni, un congresso nazionale;
- cura la pubblicazione degli atti della società, di una rivista e di eventuali altre opere;
- coopta soci particolarmente competenti per l’espletamento di determinate attività statutarie;
- accetta contributi e donazioni da parte di enti e di privati cittadini.
Articolo 14. L’anno di attività dell’Associazione è l’anno solare. Il presente anno scade il 31 dicembre 2009.
Articolo 15. Il Presidente del Consiglio Nazionale:
- rappresenta l’Associazione;
- convoca e dirige le adunanze del Consiglio Nazionale e della Consulta Nazionale (di cui all’articolo 16) e ne fa eseguire le deliberazioni;
- ordina le riscossioni ed i pagamenti;
- firma gli atti ufficiali
In caso di assenza o di impedimento è sostituito dal vice Presidente.
Articolo 16. La Consulta Nazionale è costituita dal Consiglio Nazionale e dai Presidenti delle Sezioni. Si riunisce almeno una volta all’anno per coordinare le attività delle Sezioni. La Consulta viene convocata dal Presidente Nazionale o da almeno un quarto dei suoi membri.
Articolo 17. La MATHESIS – Società Italiana di Scienze Matematiche e Fisiche – non ha fini di lucro e, pertanto, eventuali attività di bilancio dovranno essere devolute all’attuazione delle finalità di cui all’articolo 3. E’ espressamente vietato, sia direttamente che indirettamente, distribuire utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. La costituzione di eventuali premi o borse di studio dovrà essere decisa dalla Consulta Nazionale.
Articolo 18. La Sezione della città in cui ha sede il Consiglio Nazionale elegge 2 revisori dei conti. Questi riferiscono per iscritto alla Società sull’andamento dell’amministrazione e sui bilanci.
Articolo 19. L’anno sociale e l’anno finanziario decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre.
Articolo 20. Modifiche di Statuto dovranno essere deliberate in un apposito congresso convocato almeno 6 mesi prima e saranno approvate con la maggioranza qualificata dei due terzi dei votanti, considerando tali anche coloro che avranno votato scheda bianca. Le proposte di modifiche di Statuto saranno sottoposte ai soci sia per iniziativa del Consiglio Nazionale sia su proposta sottoscritta da almeno un decimo dei soci.
Articolo 21. L’eventuale scioglimento della Società dovrà essere deliberato dall’Assemblea generale dei soci appositamente convocata o mediante referendum che verrà approvato con la maggioranza dei due terzi dei soci iscritti.